Di Gaetano: il dito e la luna
di Felice Besostri
Se il caso del senatore Di Gaetano non fosse collegato al riciclaggio di
denaro di provenienza dubbia, se non criminale, non ci sarebbe stato nessun
clamore, nè indignazione per essere già stato salvato da un mandato di arresto
e da una richiedta di decadenza per illegittimità della candidatura. Tuttavia
anche ora la stampa non si occupa dello scandalo permanente rappresentato dalla
abnorme estensiva interpretazione dell’articolo 66 della Costituzione.
Quell’interpretazione è la causa dello scandalo e finché non sarà rimossa i
casi DI Gaetano sono destinati a ripetersi.
In attesa che sia imposto agli stranieri l’esame di conoscenza della nostra
Carta, rinfreschiamo a tutti la memoria. Per il richiamato articolo ” ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”
dal sovrano. Ebbene un complicità omertosa tra magistratura e politica ha fatto
interpretare l’articolo 66 Cost. nel senso che fosse il Parlamento a dover
giudicare su tutti i ricorsi, che anche indirettamente potessero influire sulla
composizione del Parlamento. In altre parole compresi i ricorsi di non
ammisione di liste o candidati. Naturalmente i ricorsi possono essere decisi
soltanto dopo le elezioni e di fatto coloro che putacaso fossero stati
illegittimamente eletti si trovano a dover esaminare i ricorsi che direttamente
o indirettamente li riguardano. Resta famoso il caso di quel parlamentare, che
fu procllamato eletto per un banale errore di somma dei verbali delle
operazioni elettorali, che si fece l’intera legislatura. Il caso è emerso in
maniera clamorosa con l’impugnazione da parte di 5 cittadini elettori del
decreto di convocazione dei comizi elettorali eccependo la costituzionalità
della legge elettorale, il famoso porcellum, sotto il duplice profilo della
clausola di sbarramento e delle liste bloccate. Nella totale indifferenza dei
mezzi di informazione il Consiglio di Stato, conformandosi agli orientamenti
della Suprema Corte di Cassazione, decise che la competenza a giudicare sulla
costituzionalità di una legge elettorale fossero le Giunte delle Elezioni delle
Camere elette con la legge di sospetta costituzionalità. Questo significa che
la questione della costituzionalità di una legge elettorale non verrà mai
davanti alla Corte Costituzionale, nemmeno se i parlamentari incostituzionali
fossero colti da un raptus di autodistruzione: le Giunte delle Elezioni non
sono organi giurisdizionali, quindi non possono rimettere la questione alla
Consulta. Di Girolamo non aveva la residenza all’estero, quindi non poteva
essere candidato. Ci fosser stato un giudicer competente la questione sarebbe
stata risolta da subito. Per sfortuna dei parlamentari europei non c’è
autodichia della loro Assemblea legislativa e il Tar del Lazio ha potuto
sottomettere la questione alla Corte Costituzionale. Tuttavi gli stessi
giornali e giornalisti che si scandalizzano per Di Gaetano non hanno ritenuto
degno di nota segnalare il fatto, di estrema attualità perché le raqgioni di
incostituzionalità della legge elettorale europea si applicano pari pari a
quelle Regioni, che hanno introdotto clausole di sbarramento.
