Class action: una vera tutela per i consumatori?
di Riccardo Colicchio
Dopo numerosi rinvii e tentennamenti, entra in vigore nel sistema giuridico italiano la famigerata “class action”. L’ultima finanziaria ha infatti previsto l’esercizio delle azioni di classe dal I gennaio di questo nuovo anno. E così anche i nostri Tribunali diventeranno teatro di battaglie legali epocali, tanto avvincenti da diventare ben presto soggetto della filmografia cinematografica nostrana e concorrere, almeno in questo, con le famose pellicole hollywodiane. Ma siamo sicuri che i registi nazionali avranno tra le mani casi tanto affascinanti da essere raccontati sul grande schermo?
La tutela del consumatore negli Stati Uniti rappresenta davvero un baluardo del proprio sistema giuridico, pertanto con frequenza si sacrificano gli interessi economici della grande industria d’oltreoceano, pur di assicurare il rispetto dei diritti della collettività. In Italia, il nuovo regime giuridico previsto, sarà capace di fare ciò soltanto in parte. Le differenze tra le due concezioni di azioni sono evidenti e conducono, dunque, a risultati molto meno gravosi per le imprese operanti in Italia. La class action americana parte da un presupposto giuridico ben solido nel suo ordinamento; esiste infatti per le Corti americane la possibilità di procedere all’irrogazione di un “punitive damage”. Si tratta in pratica della possibilità di condannare i colossi imprenditoriali al pagamento di una somma a favore dei querelanti ben maggiore del reale danno subito; tale condanna da un lato ha lo scopo di porre rimedio alle sofferenze morali e materiali dei consumatori lesi e dall’altro di garantire un monito efficace ad evitare nuovi comportamenti delittuosi.
Dunque la class action americana declinata attraverso questo paradigma giuridico rappresenta un’arma micidiale nelle mani del consumatore. Coniugata altresì con la possibilità per i querelanti di pagare le parcelle dei propri avvocati attraverso una percentuale (di solito cospicua) dei risarcimenti stabili dalle corti, ecco dunque ristabilito, almeno processualmente, il rapporto tra grande impresa e consumatore, altrimenti squilibrato a favore della prima. E’ evidente infatti che questo sistema giuridico stimola i legali americani ad essere davvero dalla parte del consumatore poiché il successo del proprio cliente rappresenta la loro fortuna economica. Di tanto ne è prova il fatto che negli Stati Uniti esistono numerosi e famosi studi legali che si occupano solo di questo tipo di azioni e sono sempre sulle tracce di comportamenti in danno dei consumatori, andando pertanto a stimolare questi ultimi anche quando per ignoranza e disinteresse non hanno avuto percezione del danno subito. Dei veri paladini dei consumatori dunque, ma con un cospicuo tornaconto economico, ovviamente.
La class action italiana presenta molte affinità con la cugina americana, tuttavia manca della portata più devastante in termini di offesa al patrimonio delle società che si sono rese responsabili di comportamenti illegittimi verso i consumatori. Come in America, anche in Italia sarà possibile conferire all’azione esercitata da uno o più soggetti della collettività la natura di class action; ciò verrà fatto mediante un apposito giudizio di ammissibilità il quale, se si risolverà con esito positivo, darà vita ad un sistema di pubblicità dell’azione, affinché chiunque tra i consumatori sia stato leso dal medesimo comportamento, possa aderirvi. All’esito del giudizio dunque, qualora venga riconosciuto il comportamento illegittimo contestato all’impresa chiamata al cospetto dei giudici, la condanna emessa avrà efficacia per tutti i consumatori che avranno aderito all’azione. Ma di che entità sarà la condanna? Il Giudice italiano potrà condannare il colosso economico alla restituzione del maltolto, oltre al rimborso delle spese legali; cosicché se il consumatore si sarà trovato addebitato in bolletta un costo non dovuto pari a 5 euro, grazie all’azione esercitata otterrà i suoi 5 euro magari con gli interessi. E pensare che il processo di riforma aveva mosso bene i suoi primi passi. Nel 2006, con il decreto Bersani, nel nostro sistema giuridico è caduto il divieto del cosiddetto patto quota lite ; dunque anche in Italia oggi ci si può accordare con il proprio avvocato stabilendo che il suo onorario sarà in percentuale ai risultati ottenuti a seguito della causa da lui patrocinata.
E’ possibile dunque che anche in Italia ci saranno blasonati studi legali che si metteranno al servizio dei consumatori per ottenere, oltre al rimborso per le spese dell’attività legale, l’ambita percentuale sulla somma liquidata dal Giudice, ovvero quei 5 euro rimborsati a tutti i consumatori che hanno promosso l’azione?
E’ indubbio che lo spirito che anima la nostra class action è ben diverso da quello che ha intriso le battaglie legali americane; all’interno del sistema congegnato dal nostro legislatore manca del tutto la valutazione delle maggiori responsabilità che esistono a carico di chi propone servizi ai consumatori, manca pertanto l’applicazione del binomio secondo cui maggiore forza comporta maggiori responsabilità. Del resto i più illustri commentatori giuridici italiani si sono subito affannati a stabilire che il criterio del “punitive damage” è non solo sconosciuto al nostro sistema giuridico, ma addirittura contrario ai principi generali del nostro ordinamento che invece si basa sul concetto di ripristino dell’integrità violata mediante il comportamento illegittimo.
E dunque la class action italiana molto probabilmente creerà fastidi alle imprese operanti in Italia, ma non avrà l’efficacia deterrente che invece negli Stati Uniti riesce a perseguire. Sicchè, con buone probabilità, i nostri registi saranno costretti a volgere la loro cinepresa verso racconti più affascinanti.
