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[Regimi] Diritto e rovescio. La Consulta e il lodo Alfano. Perchè e percome.

Tratto da Labouratorio 51

di Isidoro Niola

regime1Visto che dopo essere stati storicamente un popolo di commissari tecnici, ci siamo riscoperti un popolo di costituzionalisti e dopo aver sentito persino Calderoli e Castelli esprimere il proprio parere in merito ai tecnicismi della sentenza della Corte Costituzionale sul Lodo Alfano, io, che costituzionalista non sono, non posso fare a meno di sfruttare questo potente mezzo mediatico per conferire un barlume di autorevolezza alle mie impressioni sulla sentenza dell’anno. Tanto, più schiocchezze di quelle sentite in questi giorni dubito di potervene raccontare.
Il tutto nasce dal famosissimo Lodo Alfano con il quale viene assicurata la sospensione di ogni procedimento penale in corso nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato (Presidenti di Camera e Senato, Presidente della Repubblica e, ah sì – dimenticavo – Presidente del Consiglio). Il famigerato Lodo viene approvato in tutta fretta dalle Camere con legge ordinaria e spedito al Quirinale per la firma. Il Presidente della Repubblica firma la legge e la manda dritta dritta in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore. Il Presidente della Repubblica nel dare il via libera al Lodo Alfano afferma che, poichè chi quel Lodo l’aveva scritto sembrava aver tenuto conto delle critiche contenute in un’altra famosissima sentenza della Corte Costituzionale, quella del 2004 sull’altrettanto famoso Lodo Schifani, allora si poteva procedere.

Già. Ma cos’era il Lodo Schifani? E in quest’altra (altrettanto famosa) sentenza del 2004 cos’aveva detto di preciso la Corte? E già. Perchè il popolo dei 60 milioni di costituzionalisti è intorno a questo che ha dato il meglio di se sfoggiando competenze tecnico-giuridiche da far impallidire i padri costituenti…
Ora, come tutti ricorderanno, il Lodo Schifani è la brutta copia (ma brutta, per davvero) del Lodo Alfano e su di esso la Corte Costituzionale fece cadere la propria scure perchè chi l’aveva scritto aveva ignorato alla grande gli artt. 3 e 24 della Costituzione: per chi è a digiuno di diritto, l’art. 3 è quello che sancisce il principio d’uguaglianza dinanzi alla legge mentre l’art. 24 sancisce il diritto di difesa dinanzi ai giudici.

In realtà, la formulazione del Lodo Schifani era talmente dispregiativa di questi elementari principi della Carta che i giudici della Consulta neanche ebbero a faticare più di tanto per cancellarla dall’ordinamento (è la fine che fanno le leggi dichiarate incostituzionali). Naturalmente, per riproporre una legge più o meno simile e per non incappare in un’altra sonora bocciatura, i nostri eroi (Alfano e Ghedini) hanno provato a ripartire da quella sentenza cercando di correggere quei madornali errori del Lodo Schifani che la sentenza stessa aveva evidenziato.

Quindi, cosa succede? Succede che i nostri eroi rifanno la legge, sistemano qualche profilo sbagliato di quella vecchia e pensano di essere in una botte di ferro. Peccato però che i soliti giudici milanesi non apprezzano neanche il Lodo Schifani-bis (o Lodo Alfano) e si rivolgono di nuovo alla Corte. Arrivano gli sberleffi e le pernacchie dei nostri eroi, convinti che ormai la lezione l’hanno imparata e che la nuova leggina è a prova di Consulta. E invece no. Invece, la Corte Costituzionale dice che il Lodo Alfano è incostituzionale perchè contrasta con gli art. 3 e 138 della Costituzione. Quest’ultimo articolo dice che le leggi – quando toccano certi principio e certi diritti protetti direttamente dalal Costituzione – devono essere fatte con una legge un po’ più forte (la cd. “legge costituzionale”). I berluscones reagiscono indignati dicendo che la Corte ha contraddetto se stessa: se ci avessero detto nel 2004 che bisogna procedere con legge costituzionale l’avremmo fatto – sostiene l’irritato Guardasigilli, padre (svergognato) del Lodo-bis.

Eh già! Ma qui casca l’asino…Peccato, infatti,  che la Corte Costituzionale nei suoi provvedimenti dice sì che una certa cosa non si fa (o comunque non si fa in quel modo) ma non dice certo quali cose si sarebbero dovute fare (o come). Insomma la legge l’hai scritta male e io te la boccio e ti dico perchè ma non ti dico certo quale testo avresti dovuto presentarmi (o come quel testo avresti dovuto farlo) per essere promosso. E di certo, non ti passo la legge ai raggi X facendo la lista di tutti gli articoli della Costituzione rispetto ai quali la legge è conforme o non lo è.
Ebbene, posto che un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale non è come una lite tra condomini e può essere introdotto solo per iniziativa di un giudice che deve scrivere una sorta di letterina (chiamata ordinanza di rimessione) alla Consulta nella quale indicare per filo e per segno perchè ritiene che una legge particolare non sia conforme a Costituzione, c’è da dire che nel caso del Lodo Schifani i giudici milanesi (sempre loro!) nella loro letterina alla Corte Costituzionale avevano tirato giù mezza Costituzione sostenendo che sarebbero circa una decina gli articoli della nostra Carta ad essere violati. Tra questi anche l’art. 138,il quale, inverità, non viene mai citato direttamente nella famosa letterina ma ad esso “fa implicito ma chiaro riferimento in tutto l’iter argomentativo del provvedimento [la famosa letterina]” (in questi termini la sentenza del 2004).

Ora che succede? Succede che una legge può essere contraria anche a mezza Costituzione ma non è che la Corte sia obbligata a dirti tutti gli articoli della Costituzione che chi l’ha scritta si è scordato di consultare. Ne basta uno. Uno soltanto, di solito quello più grave, che da solo è capace di demolirti la legge intera. Se poi c’è dell’altro non è che serve per forza scriverlo. Ora però c’è da dire che questo sacrosanto art. 3 della Costituzione è strano. Nel senso che non troverete mai una sentenza della Corte che dichiara incostituzionale una legge solo per contrarietà all’art. 3, in quanto quest’articolo va sempre a braccetto con almeno un altro articolo. Perchè la Consulta può anche dire che quella legge ha violato il principio d’uguaglianza ma poi deve pure dire in relazione a quale diritto costituzionalmente garantito. Ad esempio – parlando per assurdo – se una legge impedisse ai medici di curare i bambini malati non cittadini italiani (figurati se in Italia a qualcuno potrà mai venire un’idea così folle!), il principio d’uguaglianza sarebbe violato in relazione al diritto alla salute, che si trova nell’art. 32 della Costituzione (che lo assicura ad ogni “individuo” e non ad ogni “cittadino”). Così la legge in questione sarebbe contraria agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Cosa simile era accaduta in occasione del Lodo Schifani, dove la Consulta aveva detto che quella disposizione rendeva ineguali i cittadini di fronte all’esercizio del proprio diritto d’azione e di difesa, in quanto essa “accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro presieduti”.

Concludendo, la Consulta si espresse in questi termini “La questione è pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione” ma poi aggiunse una frasetta “Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale”. In soldoni, la Consulta dice che è vero che il giudice di Milano pensa che il Lodo Schifani sia contrario contemporaneamente a mezza Costituzione ma Essa non è che deve per forza verificare se tutte le censure di costituzionalità sollevate siano fondate. Gliene basta rilevarne una (la più grave) per concludere che la legge deve essere fatta fuori dall’ordinamento.
Pertanto, non sembrano ragionevoli le litanie di Alfano&Co. sulla Corte che smentisce se stessa. La Consulta non ha mai detto che non servisse la legge costituzionale per fare il Lodo Schifani. Quella legge era scritta talmente male che non c’era affatto bisogno di arrivare a confrontarla con l’art. 138 della Costituzione (che è disposizione di carattere formale) per bocciarla.

Chiarito questo, l’aspetto che sembra più interessante è che, a ben vedere, la recente sentenza della Consulta sembra segnare un punto a favore dell’allegra brigata Alfano – Ghedini. Peccato che costoro non sembrano in grado di leggere tra le righe del dipositivo (le motivazioni sono ancora ignote). Infatti, già nel 2004 la Consulta si espresse nel senso che il Lodo Schifani tendeva ad assicurare il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono a determinate cariche considerando quello espresso un “interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la protezione è strumentale”. Insomma secondo la Corte non è da folli o da criminali preoccuparsi del sereno svolgimento dell’attività politica anche prevedendo il congelamento dei processi penali in corso nei confronti di soggetti che ricoprano talune cariche. Quindi non è che di per sè una legge che introduca l’immunità violi il principio d’eguaglianza ma certamente ciò si verifica quando si pretenda di introdurre tale immunità senza il rispetto di certe formalità.

Ebbene sì, sfatiamo un altro mito. La Consulta non solo non ha smentito se stessa ma neanche ha bocciato nella sostanza il Lodo Alfano. Se così fosse stato, infatti, accanto al famoso art. 3 della Costituzione vi sarebbe stata una disposizione della Costituzione di carattere sostanziale (ad es. l’art. 24 richiamato in occasione del Lodo Schifani). Invece, accanto all’art. 3 (che ricordiamo non può vivere mai da solo) c’è l’art. 138 che prevede che certe leggi vadano approvate secondo un certo iter (ognuna delle Camera deve dare il proprio ok due volte – e non una sola).
In conclusione, certi di avervi annoiato abbastanza, non resta che aspettare il deposito delle motivazioni per essere clamorosamente smentito e spernacchiato. Ma anche in quel caso vi assicuro che vi proporrò la mia lettura tra le righe…

Isidoro Niola _ 27 anni, napoletano emigrato nella Capitale, dove gioca a fare l’avvocato. Scrive perchè è dai tempi di Maradona che sogna di fare il giornalista. Alla disperata ricerca di un eroe di cui cantare le gesta…

4 Comments

    Grazie mille per la considerazione (non aspiravo a tanto). Veramente lusingato.
    Un saluto
    Isidoro Niola

  • Ebbravo Isigold! ;-)

  • Ottimo!

  • Anche a me sembra che la Corte non abbia bocciato nella sostanza il lodo (ma perchè “lodo”?) Alfano. Infatti in linea di principio avere riguardo a posizioni soggettive particolari, di per sè, non è in contrasto con lo spirito della Costituzione la quale, ricordiamolo, aveva consentito l’immunità parlamentare. Soltanto che bisognava prevedere un iter diverso (art. 138).Altra questione è considerare questo provvedimento (come io lo considero) inopportuno: si trattava, in buona sostanza, di una legge “ad personam”. Ma sull’opportunità la Corte non si esprime, come del resto il Presidente della Repubblica. A proposito: è troppo chiedere ai candidati alla segreteria del PD di dichiarare esplicitamente, senza giri di parole, se stanno con Di Pietro o con Napolitano?

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